Finanziaria 2026 e aziende faunistico-venatorie: dal modello concessorio all’impresa multifunzionale
06/02/2026
All’interno della legge di bilancio 2026, composta da 973 commi distribuiti su circa 160 pagine, emerge un passaggio normativo destinato a incidere in modo significativo sull’assetto giuridico e fiscale delle aziende faunistico-venatorie, storicamente note come “riserve di caccia”. Il testo bollinato, attualmente all’esame del Parlamento, interviene su un ambito regolatorio stratificato, segnato da un lungo percorso storico e da una persistente incertezza interpretativa, soprattutto sul piano fiscale.
Per comprendere la portata della novità è utile richiamare, sia pure per cenni, le origini dell’istituto. Le riserve di caccia affondano le loro radici nel medioevo, quando erano funzionali alla caccia dei ceti dominanti. Tuttavia, già in quella fase storica esse svolgevano anche funzioni di interesse collettivo: protezione della fauna selvatica dal prelievo indiscriminato, contrasto al bracconaggio, conservazione degli habitat e, in alcuni contesti territoriali, produzione di selvaggina destinata alle comunità locali. Nel tempo, tali funzioni si sono arricchite di una dimensione scientifica ed educativa, contribuendo alla diffusione di una cultura della conservazione ambientale.
Evoluzione normativa e interesse pubblico
Dal punto di vista giuridico, le riserve hanno sempre inciso in modo rilevante sul diritto di proprietà fondiaria. La questione dell’accesso ai fondi per l’esercizio venatorio è stata oggetto di dibattito già nel codice civile del 1865 e ha trovato una disciplina più organica con la legge 24 giugno 1923 n. 1420, che introdusse un sistema moderno di tutela della selvaggina e regolazione della caccia. In quel contesto vennero riconosciuti strumenti come le bandite e le riserve di caccia, attribuendo allo Stato e, successivamente, alle Regioni un ruolo centrale di indirizzo e controllo.
Il principio secondo cui il proprietario non può impedire l’ingresso per l’esercizio della caccia, salvo specifiche eccezioni, è poi confluito nell’art. 842 del codice civile, norma che ha accompagnato l’evoluzione del settore fino a tempi recenti. Con la legge 2 agosto 1967 n. 799 e, soprattutto, con la legge 27 dicembre 1977 n. 968, il legislatore ha progressivamente ridefinito il quadro, affermando la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e delegando alle Regioni la gestione amministrativa della materia.
Dalle riserve alle aziende faunistico-venatorie
Il passaggio concettuale più rilevante si colloca nell’art. 36 della legge n. 968 del 1977, che ha sostituito le tradizionali riserve con le aziende faunistico-venatorie, attribuendo loro finalità di mantenimento, organizzazione e miglioramento degli ambienti naturali, attraverso piani di ripopolamento e abbattimento compatibili con gli obiettivi naturalistici. La successiva legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha ulteriormente precisato il quadro, distinguendo tra aziende faunistico-venatorie, qualificate come enti senza fini di lucro, e aziende agri-turistico-venatorie, inserite invece nell’alveo dell’impresa agricola.
Nonostante questa articolazione, il settore ha continuato a scontare una notevole incertezza, in particolare sul trattamento fiscale dei proventi derivanti dall’attività venatoria e dai servizi connessi, tema che ha alimentato un contenzioso ricorrente con l’Agenzia delle Entrate.
La svolta della finanziaria 2026
È in questo contesto che si inserisce la previsione contenuta nella finanziaria 2026, al comma 788, che modifica l’art. 16 della legge n. 157 del 1992 introducendo, tra l’altro, la nuova lettera a-bis). La disposizione consente alle Regioni di autorizzare aziende faunistico-venatorie organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale e corredate da programmi di conservazione e ripristino ambientale. La caccia resta consentita nei limiti e secondo i tempi stabiliti dai calendari venatori e dai piani di abbattimento, preservando la finalità naturalistica.
La norma prevede inoltre, con la lettera a-ter), la possibilità di convertire le aziende faunistico-venatorie esistenti in una delle nuove tipologie previste, aprendo la strada a una riorganizzazione del settore nel segno della multifunzionalità. Le entrate generate dall’attività venatoria e dai servizi correlati vengono così ricondotte all’esercizio dell’impresa agricola, con un effetto chiarificatore sul piano fiscale.
Resta ora affidato alle Regioni il compito, tutt’altro che secondario, di dare attuazione concreta alla riforma attraverso una disciplina puntuale e coerente con le competenze attribuite dall’art. 117 della Costituzione. Da questo passaggio dipenderà la capacità della nuova figura di azienda faunistico-venatoria di inserirsi stabilmente nel tessuto economico e ambientale, superando definitivamente l’ambiguità che per decenni ne ha accompagnato l’evoluzione.
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Autrice di articoli per blog, laureata in Psicologia con la passione per la scrittura e le guide How to