Consultazioni elettorali e referendarie del 22 e 23 marzo 2026: indicazioni operative
19/01/2026
In vista delle consultazioni elettorali e referendarie previste per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, vengono richiamate alcune disposizioni fondamentali che riguardano la comunicazione durante la campagna, i limiti per le pubbliche amministrazioni e le modalità di esercizio del diritto di voto per gli elettori italiani residenti all’estero. Si tratta di regole che incidono direttamente sul corretto svolgimento del processo democratico e che richiedono attenzione puntuale sia da parte degli enti pubblici sia dei cittadini interessati.
Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna
A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e referendari, e per tutta la durata della campagna, trova applicazione la legge 22 febbraio 2000, n. 28, che disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione e la comunicazione politica.
La normativa stabilisce un quadro rigoroso volto a garantire condizioni eque tra i diversi soggetti politici e referendari, evitando squilibri nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione, in particolare radio e televisione.
Resta ferma la competenza della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che possono adottare specifici provvedimenti attuativi. Per quanto riguarda le elezioni suppletive della Camera dei deputati, si applica la disciplina già definita dall’Autorità con la delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022, che continua a rappresentare il riferimento regolamentare.
Divieto di comunicazione istituzionale per le pubbliche amministrazioni
Un aspetto centrale riguarda il comportamento delle pubbliche amministrazioni nel periodo elettorale. L’articolo 9 della legge n. 28/2000 prevede che, dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, tutte le amministrazioni pubbliche debbano astenersi da qualsiasi attività di comunicazione.
L’unica eccezione ammessa riguarda le comunicazioni effettuate in forma impersonale e strettamente indispensabili per l’efficace svolgimento delle funzioni istituzionali. La ratio della norma è chiara: evitare che l’attività comunicativa degli enti pubblici possa influenzare, anche indirettamente, l’orientamento degli elettori.
Opzione di voto in Italia per gli elettori residenti all’estero
Per il referendum del 22 e 23 marzo 2026, gli elettori italiani residenti all’estero votano ordinariamente per corrispondenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 459/2001 e dal relativo regolamento di attuazione. La normativa, tuttavia, riconosce la possibilità di optare per il voto in Italia, esercitando una scelta valida esclusivamente per la singola consultazione.
L’opzione deve essere presentata entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione, termine che, per questa tornata, scade il 24 gennaio 2026. La richiesta va inoltrata all’Ufficio consolare competente per la circoscrizione di residenza, preferibilmente utilizzando il modello predisposto e allegato alle comunicazioni ufficiali.
L’opzione è revocabile entro gli stessi termini e con le medesime modalità. In caso di invio postale, resta a carico dell’elettore la verifica dell’avvenuta ricezione entro la scadenza prevista.